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Associazioni dei Consumatori

Nuovi strumenti per la comunicazione con l'azienda
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Vodafone offre alle Associazioni dei Consumatori, appartenenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti (CNCU), nuovi strumenti online che semplificano, velocizzano e rendono più economica la comunicazione con l'azienda

Elenco delle Associazioni aderenti al CNCU:

ACU
ADICONSUM
ADOC
ADUSBEF
ALTROCONSUMO
ASSOCONSUM
ASSOUTENTI
CASA DEL CONSUMATORE
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
CITTADINANZATTIVA
CODACONS
CODICI
CONFCONSUMATORI
FEDERCONSUMATORI
LEGA DEI CONSUMATORI
MOVIMENTO CONSUMATORI
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO
CENTRO TUTELA CONSUMATORI ED UTENTI
UDICON

Se la tua Associazione ha aderito al CNCU puoi inviare:

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Segnalazione online per una Associazione

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Conciliazione paritetica

Avere qualche dubbio è normale.

Cosa si intendi per Conciliazione Paritetica?
La Conciliazione Paritetica è un metodo di risoluzione delle controversie extragiudiziali che avviene attraverso un confronto tra il consumatore e l'azienda, mediato dai rispettivi rappresentanti, chiamati "conciliatori". La procedura di Conciliazione ha una durata media di circa 15 giorni, con un termine massimo di 30 giorni. Il consumatore può presentare una richiesta di Conciliazione presso gli sportelli delle Associazioni dei Consumatori che hanno aderito al protocollo di Conciliazione.

Per poter accedere alla procedura di Conciliazione Paritetica, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  • La controversia deve riguardare un cliente consumatore, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera a del Codice del Consumo (Dlgs 206/2005): "...la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta...";
  • La controversia deve essere originata da un rapporto contrattuale relativo alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica offerti da Vodafone Italia S.p.A.;
  • Il consumatore deve aver già presentato un reclamo, via raccomandata AR, alla Casella Postale 190, Ivrea (To) 10015, o tramite la pagina web dedicata ai reclami (inserire link), per la stessa controversia;
  • Il reclamo non deve aver ricevuto risposta entro 45 giorni dall'invio, o deve aver ricevuto una risposta ritenuta insoddisfacente dal consumatore.

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